CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA E GAS

Il Decreto “Sostegni-ter”, a seguire il “Decreto Energia “e il Decreto “Crisi Ucraina”, ha introdotto, tra gli altri, due crediti d’imposta il cui fine primario è quello di contribuire a contenere l’aumento dei costi di energia elettrica e gas naturale innescati dalla guerra russa in Ucraina.

Di seguito le modalità per poter usufruire di tale agevolazione da parte delle imprese cosiddette “non energivore” e “non gasivore”.

Credito Imposta Energia

È riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente elettrica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, alle le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kw.

News: Di recente l’art. 6 DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”, pubblicato sulla G.U. 9.8.2022, ha esteso l’agevolazione anche alla spesa sostenuta nel terzo trimestre 2022.

REQUISITI:

Per beneficiare di tale contributo è necessario che il prezzo dell’energia elettrica, calcolato sulla base della media riferita al primo e secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kwh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito ai medesimi trimestri 2019.

Credito Imposta Gas

È riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese definite non gasivore pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici.

Come per la componente energia anche per l’acquisto del gas naturale l’agevolazione è stata estesa al terzo trimestre 2022.

REQUISITI: Per accedere al credito d’imposta è necessario che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo e secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito ai medesimi trimestri 2019.

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA

Entrambi i crediti sono utilizzabili soltanto in compensazione tramite mod. F24 entro il 31 dicembre 2022.

Non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

CEDIBILITA’ DEL CREDITO DI IMPOSTA

In alternativa i crediti di imposta potranno essere ceduti dal beneficiario, solo per intero, entro il 31.12.2022, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti vigilati”.

Rimaniamo a vostra disposizione per approfondimenti