FATTURAZIONE ELETTRONICA E NUOVO ESTEROMETRO

NOVITA’ DAL 01.07.2022

A partire dal prossimo 1° luglio trovano applicazione le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020) in tema di ESTEROMETRO, ovvero in tema di scambi commerciali attivi/passivi con soggetti non residenti nel territorio italiano.

Dal 1° luglio le operazioni transfrontaliere dovranno essere comunicate, OBBLIGATORIAMENTE, nel formato xml (lo stesso già usato per l’emissione delle fatture elettroniche) sia per quanto riguarda le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate che per quelle ricevute. 

OPERAZIONI ATTIVE

Le fatture nei confronti di clienti esteri potevano già essere emesse in formato elettronico, fin dall’1.1.2019, ma è sempre stata una facoltà. L’emissione delle fatture elettroniche in via facoltativa ha consentito, però, la non trasmissione all’Agenzia delle Entrate dell’ esterometro fin qui conosciuto. 

Dal 1° luglio, però, si è obbligati a trasmettere, allo SDI, i dati delle fatture emesse verso l’estero attraverso un file in formato xml (quindi non più attraverso l’esterometro trimestrale). 

Possono continuare a godere dell’esclusione (senza alcun invio di file xml) le fatture emesse per l’esportazione di beni, documentate dalla bolla doganale.

La fattura elettronica verso i non residenti, o la nuova trasmissione dei dati richiesti nel formato xml, siano questi operatori economici o privati consumatori, dovrà, poi, essere trasmessa allo SDI entro i consueti 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, utilizzando come Codice Destinatario:

  • la codifica “XXXXXXX” per soggetto non residente
  • la codifica “0000000” per soggetto non residente ma identificato in Italia (con partita iva italiana)

REPUBBLICA DI SAN MARINO- OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA

Dal 1° luglio le fatture emesse, INVECE, nei confronti della Repubblica di San Marino, dovranno essere obbligatoriamente elettroniche. La fattura sarà trasmessa allo SDI utilizzando il codice destinatario 2R4GT08 e recapitata all’Ufficio tributario di San Marino che poi, a sua volta, la consegna all’operatore sanmarinese.

OPERAZIONI PASSIVE

Le fatture di acquisto dai fornitori esteri continueranno ad essere ricevute dall’operatore italiano in formato cartaceo (o in pdf). 

Il soggetto passivo italiano è tenuto, però, a predisporre un file xml dove andranno inseriti tutti i dati presenti sulla fattura d’acquisto

(i dati del fornitore, la data di ricezione, la data di effettuazione dell’operazione, l’imponibile, l’imposta, ecc..).

Quindi, anche in questo caso, il documento in formato xml sostituisce l’invio delle (stesse) informazioni che finora sono state comunicate con l’esterometro.

A seconda del tipo di prestazione/acquisto ricevuto sarà da utilizzare uno specifico codice che identifica l’operazione sottostante (ad esempio il codice TD18 identifica l’acquisto di beni intracomunitari).

Il file xml predisposto andrà, poi, trasmesso, allo SDI, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

Ai gentili clienti cui lo Studio gestisce la contabilità internamente è chiesta la massima collaborazione nella consegna dei documenti di acquisto ricevuti da controparti non residenti. Chiediamo che tale consegna avvenga entro i 3 gg successivi alla vostra ricezione del documento, permettendoci, così, di adempiere correttamente alla trasmissione dei dati, nel nuovo formato xml, nei termini richiesti dalla norma.

Per i Clienti per i quali la tenuta della contabilità non è effettuata dallo Studio Vi invitiamo a voler contattare e approfondire la tematica con le Vostre Software House di riferimento.

DECRETO SEMPLIFICAZIONI E “NUOVO” ESTEROMETRO

L’esterometro, a seguito delle modifiche fin qui commentate, rimarrebbe in vita per comunicare le operazioni relative ai c.d. servizi in deroga come, ad esempio, le spese relative al vitto e alloggio all’estero o il noleggio dell’auto a breve termine fuori dai confini nazionali.  Si tratta, dunque, di operazioni non rilevanti ai fini Iva in Italia che scontano l’imposta nello Stato estero in cui il servizio viene reso.

Il Decreto Semplificazioni (DL 73/2022), in vigore dal 22 giugno scorso, se da un lato conferma, 

l’obbligo di comunicare le operazioni fuori campo IVA per carenza del requisito territoriale (art. da 7 a 7-octies del D.P.R. 633/1972), anche successivamente al 1° luglio, d’altro canto, introduce un limite di importo, pari a 5.000 euro per ogni singola cessione o prestazione, al di sotto del quale la trasmissione dei dati non sarà più dovuta.