BREVE GUIDA E-FATTURA REGIME FORFETTARIO

A partire dal 1° luglio 2022 decorre l’obbligo di fatturazione elettronica per:
• contribuenti forfettari;
• soggetti in regime di vantaggio;
• associazioni sportive dilettantistiche
che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro. Per tutti gli altri, ovvero le micro-partite Iva che non raggiungono la predetta soglia, la fatturazione elettronica diverrà obbligatoria dal 1° gennaio 2024.
Si ritiene, in assenza di chiarimenti, che anche i soggetti che hanno aperto la p.iva, nel regime forfettario nel 2022, non abbiamo l’obbligo di emettere fattura elettronica fino al 1°gennaio 2024.
Pertanto, fino al 30 giugno si potrà utilizzare la fatturazione in modalità cartacea e dal 1° luglio 2022 procedere con l’emissione della fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SdI). In considerazione delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti attratti dal nuovo obbligo
potrebbero incontrare il legislatore ha disposto un regime transitorio, senza sanzioni.
Questo vuol dire che per il terzo trimestre 2022 non ci saranno sanzioni se la fattura è emessa (ovvero trasmessa) entro la fine del mese successivo.
La numerazione delle fatture elettroniche emesse dal 1 luglio sarà progressiva, ovvero segue la numerazione dell’ultima emessa in formato analogico.

La FE per i forfettari
Per permettere al programma di riconoscere la tipologia di regime fiscale del soggetto emittente si dovrà avere cura di indicare il relativo codice:

  • in regime forfettario il codice è RF-19;
  • in regime di vantaggio il codice è RF-02.

Inoltre, ai fini dell’emissione della FE da parte dei contribuenti minimi/forfettari ricordiamoci che le fatture sono emesse senza applicazione dell’Iva e, dunque, sono soggette a imposta di bollo.
Questi due aspetti richiedono una particolare attenzione in quanto:
• le operazioni senza applicazione dell’Iva dovranno essere contraddistinte nella FE con il codice natura «N2.2»;
• l’imposta di bollo seguirà la modalità elettronica del Dm 17 giugno 2014.
N.B. L’imposta di bollo in fattura elettronica deve essere indicata tramite la valorizzazione a «SI» del campo «Bollo Virtuale».
Il contribuente, tra l’altro, dovrà provvedere al versamento dell’imposta di bollo in modalità telematica con cadenza trimestrale (come già succede per le altre p.iva).
Visto che l’obbligo per l’emissione della FE per i suddetti soggetti scatta a partire dal 1° luglio 2022 e, dunque, per le operazioni del 3° trimestre 2022, la relativa imposta di bollo dovrà essere versata il 30 novembre 2022 (con codice tributo 2523).

  • in regime forfettario il codice è RF-19;
  • in regime di vantaggio il codice è RF-02.

Inoltre, ai fini dell’emissione della FE da parte dei contribuenti minimi/forfettari ricordiamoci che le fatture sono emesse senza applicazione dell’Iva e, dunque, sono soggette a imposta di bollo.
Questi due aspetti richiedono una particolare attenzione in quanto:
• le operazioni senza applicazione dell’Iva dovranno essere contraddistinte nella FE con il
codice natura «N2.2»;
• l’imposta di bollo seguirà la modalità elettronica del Dm 17 giugno 2014.
N.B. L’imposta di bollo in fattura elettronica deve essere indicata tramite la valorizzazione a «SI» del campo «Bollo Virtuale»
Il contribuente, tra l’altro, dovrà provvedere al versamento dell’imposta di bollo in modalità
telematica con cadenza trimestrale (come già succede per le altre p.iva).
Visto che l’obbligo per l’emissione della FE per i suddetti soggetti scatta a partire dal 1° luglio 2022 e, dunque, per le operazioni del 3° trimestre 2022, la relativa imposta di bollo dovrà essere versata il 30 novembre 2022 (con codice tributo 2523).

Conservazione e consultazione

I soggetti obbligati all’emissione delle fatture in formato elettronico dovranno anche procedere alla loro conservazione elettronica. Per il processo di conservazione elettronica utilizziamo i servizi forniti dall’agenzia delle Entrate, accessibili anche dall’utente dalla sua area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi», che permette la conservazione elettronica, come richiede la norma, di tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio.
Ricordiamo che l’agenzia metta a disposizione, previa, specifica, adesione:
• un servizio gratuito di conservazione
• un servizio per la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

ATTENZIONE: attivare subito, meglio prima del 1°luglio, il servizio di consultazione e di conservazione.

Sanzioni e termini di fatturazione
Come già detto è previsto un periodo di transizione, che va dal 1° luglio fino al 30 settembre 2022,in cui è disposta una sorta di «tolleranza» ai fini sanzionatori.
Alla luce di tale disposto, in termini di emissione significa che:

  • nel 3° trimestre 2022 le fatture potranno essere emesse entro il mese successivo dall’effettuazione dell’operazione;
  • dal 4° trimestre 2022 in poi, le fatture dovranno essere emesse entro i 12 giorni dall’effettuazione della cessione dei beni o prestazione dei servizi.
    L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la tardiva emissione della fattura che non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’iva rappresenta una violazione formale. Si tratta di una violazione, per la quale si rende applicabile la sanzione in misura fissa (da 250 a 2.000 euro).

Quindi riassumendo:

La sanzione è ovviamente ravvedibile.

Operazioni transfrontaliere

Dal 1° luglio viene meno il documento estero cartaceo che dovrà essere trasmesso in formato xml allo SDI (sia per le fatture emesse che ricevute).

Tale novità coinvolge anche i forfettari (finora esonerati anche dall’esterometro) che pertanto dovranno comportarsi come le altre partite iva.

Per le fatture emesse all’esportazione (NI art 8 DPR 633/72) il codice natura da usare sarà N3.1

Per le prestazioni di servizi generiche (art 7-ter DPR 633/72) il codice natura da usare sarà N2.1 sia nei confronti di clienti UE (Inversione contabile= descrizione sul documento) che nei confronti di extra UE (Operazione non soggetta ad Iva=descrizione sul documento).

Le cessioni di beni nella comunità europea si considerano cessioni interni quindi il codice natura è sempre N2.1

Con il codice natura N2.1 va apposta la marca da bollo (per operazioni da fatturare superiori a € 77,47).

Per le operazioni ricevute:

Repubblica di San Marino

Con riferimento alle fatture relative ai rapporti di scambio con San Marino l’estensione della fatturazione elettronica comporta che dal 1° luglio 2022 si dovrà adottare la FE anche per le operazioni acquisti e vendite con la Repubblica di San Marino.