Il Decreto Taglia Prezzi, convertito nella legge n.51/2022, conferma l’ennesima modifica al mondo dei Bonus edilizi.
L’impresa-datore di lavoro che esegue interventi edilizi di importo superiore a 70.000 euro è tenuta a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori da parte del committente) che i lavori edili, di cui all’allegato X al d.lgs. n. 81 del 2008, sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.
L’obbligo va rispettato anche in caso di sub-appalto.
Quali sono i lavori definiti edili?
Sono definiti dall’allegato X del DLgs 9 aprile 2008 n. 81 ovvero a titolo di esempio: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali ecc.
Per quali Bonus?
Per il Superbonus, il sisma-bonus, efficientamento energetico, il bonus facciate, il bonus 75% per abbattimento delle barriere architettoniche, il bonus mobili, il bonus verde e il credito imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. L’indicazione del CCNL è indispensabile sia per la cessione del credito che lo sconto in fattura, sia per la detrazione in dichiarazione dei redditi.
Indicazione sulle fatture da emettere
Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi.
La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse, pur restando obbligatoria, non comporta tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.
IMPORTANTE: È onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali
normativamente previsti.
IMPORTANTE: La norma riferendosi a «datori di lavoro», esclude dall’applicazione della disciplina fin qui commentata, gli interventi eseguiti, senza l’impiego di dipendenti, quindi da imprenditori individuali, anche se si avvalgono di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.