CREDITO IMPOSTA ENERGIA E GAS

Il cosiddetto “Decreto Ucraina” entrato in vigore il 22 marzo 2022 prevede misure a sostegno delle imprese in tema di spesa energetica e di gas. Trattasi di contributi straordinari sotto forma di crediti di imposta.
Vediamo nel dettaglio.
Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
Le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kw, diverse da quelle definite “energivore” possono richiedere:
un contributo straordinario pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente elettrica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
REQUISITI: è necessario che il prezzo dell’energia elettrica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kwh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

Le imprese diverse da quelle definite “gasivore” possono richiedere un contributo, per l’acquisto di gas naturale, pari al 20% della spesa sostenuta, per l’acquisto del medesimo gas, nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.
REQUISITI: per accedere a tale contributo è necessario che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infra giornaliero (MI-GAS), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

MODALITA’ DI UTILIZZO DEI CREDITI DI IMPOSTA
✓ Utilizzo in compensazione nel modello F24: entrambi i crediti descritti sono utilizzabili solo in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022.
✓ Cessione del credito: i crediti potranno, in alternativa, essere ceduti dal beneficiario, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
In caso di opzione per la cessione del credito è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.
I crediti riconosciuti non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Con una Faq dell’11 aprile scorso, l’Agenzia delle Entrate ha autorizzato la compensazione anticipata del credito d’imposta (anche prima, quindi, della fine del trimestre di riferimento) a condizione che, alla data di utilizzo del credito, le spese su cui è calcolato il tax credit siano già state sostenute secondo il criterio di competenza e che le imprese siano in possesso delle fatture di acquisto.