BONUS EDILIZI: CESSIONI DEL CREDITO E SCONTI IN FATTURA

La legge di Bilancio per il 2022 proroga, congiuntamente alle detrazioni edilizie, anche la possibilità, in alternativa all’utilizzo in dichiarazione dei redditi, di optare per la cessione del credito/sconto in fattura della detrazione spettante per le spese sostenute, con riferimento a determinati interventi edilizi, negli anni 2022, 2023 e 2024 (2025 per il superbonus).

Gli interventi edilizi che possono essere ceduti o per i quali può essere chiesto lo sconto in fattura sono:

  • Detrazioni per recupero del patrimonio edilizio art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR
  • Ecobonus art. 14 DL n. 63/2013
  • Impianti fotovoltaici art. 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR
  • Sisma bonus art. 16 DL n. 63/2013
  • Superbonus del 110% (art. 119 DL n. 34/2020)
  • Bonus facciate -art. 1, commi 219 e 220, legge 160/2019
  • Colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici art. 16-ter DL n. 63/2013

In aggiunta, è stato stabilito che è possibile optare per la cessione/sconto per:


– gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, che consentono di beneficiare della nuova detrazione del 75%;
– gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune che, ai sensi dell’art. 16-bis comma 1 lett. d) del TUIR beneficiano della detrazione IRPEF del 50%.

Si ricorda che a partire dal 12 novembre 2021 il cosiddetto “Decreto Antifrode” ha introdotto l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità dei prezzi, anche per i bonus edilizi diversi dal 110%, nei casi di cessione del credito o sconto in fattura.

La legge di Bilancio 2022, riprendendo il citato decreto Antifrodi, è intervenuta anche su questo tema specificando che:

  • per il Superbonus, il visto di conformità (sempre stato indispensabile insieme alla congruità delle spese) diventa necessario non solo per la cessione del credito/ sconto in fattura ma anche per utilizzare la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi;
  • per l’Ecobonus (non agevolabile al 110%) le attestazioni tecniche sono sempre necessarie, mentre la congruità dei prezzi e il visto di conformità diventano obbligatori per interventi superiori a 10.000€ (o NON in edilizia libera);
  • per gli altri bonus minori (come sisma bonus ordinario e bonus casa, ecc) la congruità dei prezzi e il visto di conformità diventano obbligatori per interventi superiori a 10.000€ (o NON in edilizia libera).

Quindi riepilogando, se si vuole cedere il credito (corrispondente alla propria detrazione) oppure optare per lo sconto in fattura; il VISTO DI CONFORMITA’ (e l’asseverazione per la congruità sui prezzi) non è necessario:

  1. per gli interventi in edilizia libera (per qualunque importo);
  2. se l’importo della spesa non supera i 10.000 euro (per gli interventi non classificati in edilizia libera).

Negli altri casi il visto è obbligatorio. Sempre necessario per il BONUS FACCIATE (a prescindere dall’importo di spesa).

Per quanto attiene all’asseverazione prezzi, la legge di bilancio ha chiarito che i “prezziari DEI”  possono essere utilizzati anche in ambito sisma bonus, bonus casa e bonus facciate.

Sono detraibili, inoltre, insieme alle spese per gli interventi, i compensi pagati ai tecnici e al commercialista per le loro prestazioni professionali, nel rispetto del plafond di spesa complessiva.


Infine, è stata riconosciuta all’Agenzia delle entrate la possibilità di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni telematiche per le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura che presentano particolari profili di rischio (previsione già contenuta nel Decreto Antifrodi).