La legge di Bilancio per il 2022 proroga, congiuntamente alle detrazioni edilizie, anche la possibilità, in alternativa all’utilizzo in dichiarazione dei redditi, di optare per la cessione del credito/sconto in fattura della detrazione spettante per le spese sostenute, con riferimento a determinati interventi edilizi, negli anni 2022, 2023 e 2024 (2025 per il superbonus).
Gli interventi edilizi che possono essere ceduti o per i quali può essere chiesto lo sconto in fattura sono:
- Detrazioni per recupero del patrimonio edilizio art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR
- Ecobonus art. 14 DL n. 63/2013
- Impianti fotovoltaici art. 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR
- Sisma bonus art. 16 DL n. 63/2013
- Superbonus del 110% (art. 119 DL n. 34/2020)
- Bonus facciate -art. 1, commi 219 e 220, legge 160/2019
- Colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici art. 16-ter DL n. 63/2013
In aggiunta, è stato stabilito che è possibile optare per la cessione/sconto per:
– gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, che consentono di beneficiare della nuova detrazione del 75%;
– gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune che, ai sensi dell’art. 16-bis comma 1 lett. d) del TUIR beneficiano della detrazione IRPEF del 50%.
Si ricorda che a partire dal 12 novembre 2021 il cosiddetto “Decreto Antifrode” ha introdotto l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità dei prezzi, anche per i bonus edilizi diversi dal 110%, nei casi di cessione del credito o sconto in fattura.
La legge di Bilancio 2022, riprendendo il citato decreto Antifrodi, è intervenuta anche su questo tema specificando che:
- per il Superbonus, il visto di conformità (sempre stato indispensabile insieme alla congruità delle spese) diventa necessario non solo per la cessione del credito/ sconto in fattura ma anche per utilizzare la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi;
- per l’Ecobonus (non agevolabile al 110%) le attestazioni tecniche sono sempre necessarie, mentre la congruità dei prezzi e il visto di conformità diventano obbligatori per interventi superiori a 10.000€ (o NON in edilizia libera);
- per gli altri bonus minori (come sisma bonus ordinario e bonus casa, ecc) la congruità dei prezzi e il visto di conformità diventano obbligatori per interventi superiori a 10.000€ (o NON in edilizia libera).
Quindi riepilogando, se si vuole cedere il credito (corrispondente alla propria detrazione) oppure optare per lo sconto in fattura; il VISTO DI CONFORMITA’ (e l’asseverazione per la congruità sui prezzi) non è necessario:
- per gli interventi in edilizia libera (per qualunque importo);
- se l’importo della spesa non supera i 10.000 euro (per gli interventi non classificati in edilizia libera).
Negli altri casi il visto è obbligatorio. Sempre necessario per il BONUS FACCIATE (a prescindere dall’importo di spesa).
Per quanto attiene all’asseverazione prezzi, la legge di bilancio ha chiarito che i “prezziari DEI” possono essere utilizzati anche in ambito sisma bonus, bonus casa e bonus facciate.
Sono detraibili, inoltre, insieme alle spese per gli interventi, i compensi pagati ai tecnici e al commercialista per le loro prestazioni professionali, nel rispetto del plafond di spesa complessiva.
Infine, è stata riconosciuta all’Agenzia delle entrate la possibilità di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni telematiche per le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura che presentano particolari profili di rischio (previsione già contenuta nel Decreto Antifrodi).