Nuova SOGLIA di circolazione del contante

A decorrere dal 01/01/2022 il limite per la circolazione del contante si riduce ad una soglia massima di 999,99 € per qualsiasi tipo di pagamento, ossia qualsiasi passaggio di denaro tra soggetti diversi ovvero tra persone fisiche o giuridiche. Il divieto di trasferimento di denaro in contanti ad altro soggetto, oltre i limiti stabiliti, si riferisce anche ai titoli al portatore in euro o in valuta estera, comprese le donazioni o le erogazioni a favore di parenti.

La nuova soglia di pagamento in contanti deve essere rispettata non solo da chi paga ma anche da chi riceve il denaro. Infatti, entrambi possono essere assoggettati a sanzioni al superamento del limite di 999,99 euro; la sanzione si applica sia a chi trasgredisce la regola sull’uso dei contanti, sia a chi non comunica l’irregolarità essendo tenuto a farlo.

Tale limite viene applicato sempre nel caso di:

  • acquisti e vendite di beni
  • acquisti e vendite di prestazioni di servizi
  • acquisti a titolo di conferimento di capitale
  • pagamento di dividendi

Il limite del trasferimento del contante riguarda una vasta pluralità di soggetti ed opera in particolare fra

  • due società
  • tra il socio e la società di cui il socio è parte
  • tra la società controllata e società controllante
  • tra legale rappresentante e socio
  • tra due società aventi lo stesso amministratore
  • tra una ditta individuale ed una società in cui le figure del titolare della ditta e quella del legale rappresentante legale della società sono coincidenti.

Non sono considerati trasferimenti di denaro tra soggetti diversi, i trasferimenti intercorsi tra l’imprenditore individuale e la sua ditta per cui sono consentiti conferimenti e prelevamenti in contanti oltre il limite dei 999,99 €. Per tali soggetti il limite non opera e quindi non è necessaria la verifica del superamento della soglia massima consentita.

Aspetti sanzionatori per mancato rispetto del limite

In caso di violazione della norma sulla circolazione del contante la legge applica a decorrere dal 01/01/2022 la sanzione amministrativa pecuniaria da un importo minimo di € 1.000 ad un importo massimo di € 50.000.