LE PRESTAZIONI OCCASIONALI E LA NUOVA COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO

D.L 146/2021

Il decreto fiscale 146/2021 all’art. 13 ha introdotto l’obbligo di una comunicazione preventiva al competente Ispettorato del Lavoro da parte dei committenti che operano nella veste di imprenditori e che si avvalgono della collaborazione di lavoratori autonomi occasionali.

Tali committenti devono notificare l’inizio dell’attività lavorativa tramite una comunicazione preventiva via sms o posta elettronica ordinaria.

FINALITA’ DEL PROVVEDIMENTO

Lo scopo è garantire il diritto costituzionale alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, già compromesso dallo svolgimento in forma irregolare delle prestazioni lavorative. Viene praticamente riscritto l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL) che disciplina uno dei poteri più forti, punitivi, nelle mani degli ispettori del lavoro, vale a dire il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

SOGGETTI COINVOLTI

  • I lavoratori autonomi occasionali, ossia lavoratori che svolgono attività lavorativa senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente e che si obbligano a compiere un’opera o un servizio dietro corrispettivo utilizzando lavoro prevalentemente proprio; sono i lavoratori la cui normativa è disciplinata dall’art. 2222 c.c. e per i quali si applica il regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1, lettera I del TUIR

SOGGETTI ESCLUSI

L’obbligo della comunicazione preventiva di avvio attività lavorativa non riguarda i seguenti soggetti:

  • collaboratori coordinati e continuativi per cui vige già obbligo di comunicazione preventiva specifica
  • lavoratori che effettuano prestazioni occasionali gestite attraverso il libretto di famiglia
  • lavoratori che effettuano prestazioni professionali esercitate abitualmente e soggette al regime IVA
  • lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro intermediate da piattaforma digitale, incluse le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per cui il DL n. 152/2021 ha già previsto l’obbligo di comunicazione preventiva.

TERMINI DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione lavorativa via sms o posta elettronica ordinaria al competente ispettorato del lavoro.

CONTENUTO INFORMATIVO DELLA COMUNICAZIONE ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO COMPETENTE

La comunicazione preventiva deve contenere almeno le seguenti informazioni:

  • dati del committente e del lavoratore autonomo occasionale
  • luogo di svolgimento della prestazione lavorativa
  • descrizione sintetica dell’attività lavorativa
  • data inizio della prestazione e data presunta di fine prestazione (nel caso la data presunta di fine prestazione non venga rispettata si rende necessaria una ulteriore comunicazione)
  • importo del compenso eventualmente già pattuito

La comunicazione già trasmessa può essere modificata o annullata sempre prima dell’inizio dell’attività del prestatore.

SANZIONI

In caso di omessa o infedele comunicazione preventiva si applica una sanzione che va da € 500 a € 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo. Le sanzioni ricorrono anche nel caso in cui non si sia provveduto a comunicare la prosecuzione della durata della prestazione oltre il periodo indicato nella prima comunicazione.