CANCELLATO L’AGGIO DI RISCOSSIONE SULLE CARTELLE DI PAGAMENTO E PIU’ TEMPO PER I PAGAMENTI

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 18 gennaio 2022, è stato approvato il nuovo modello di cartella di pagamento, che contiene le novità contenute nella legge di bilancio.

Dal 1° gennaio 2022, non è più dovuto l’aggio da parte dei debitori, per rimborsare le spese di gestione del servizio nazionale di riscossione. L’articolo 1, comma 15 e seguenti, della legge n. 234/2021, ha infatti previsto che il costo di remunerazione del servizio, per i carichi affidati al gestore della riscossione nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2022, graverà prevalentemente sul bilancio dello Stato.

Dunque, è stata abolita la quota di oneri di riscossione a carico del debitore nella misura fissa del 3% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella e del 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il suindicato termine di legge. Allo stesso modo, per le ipotesi di riscossione spontanea (articolo 32, Dlgs n. 46/1999), non è più dovuta, dal debitore, la quota pari all’1% delle somme iscritte a ruolo. 

A carico del debitore restano, invece, le spese relative alle procedure esecutive e cautelari e le spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione.

Il nuovo modello verrà utilizzato per le cartelle di pagamento relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2022, mentre, per quelli affidati fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di notifica della cartella che potrà avvenire anche successivamente, dovrà essere usato il modello precedente, quello approvato con il provvedimento del 14 luglio 2017.

Si segnala, inoltre, che per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) senza alcun onere aggiuntivo.

Prima della scadenza dei 180 giorni dalla notifica, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.