LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA PER GLI UNDER 36

Per i giovani con meno di 36 anni di età e con un valore dell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40mila euro annui, il Decreto “Sostegni bis” del 2021, ha introdotto una nuova agevolazione per l’acquisto della prima casa. Agevolazione prorogata al 31 dicembre 2022 dall’ultima Legge di Bilancio.

Vediamo nel dettaglio.

I BENEFICIARI

Sono i giovani sotto i 36 anni di età, ossia giovani chenell’anno in cui l’atto di acquisto è rogitato non abbiano ancora compiuto 36 anni (per gli atti stipulati dal 2022 il requisito dell’età è soddisfatto dai nati dall’ 1.1.1987).

L’agevolazione spetta per gli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26.05.2021 e il 31.12.2022

REQUISITI

  • essere titolari di ISEE in corso di validità inferiore a 40.000 euro, quindi Isee riferito alla situazione patrimoniale e reddituale del nucleo familiare corrispondente al 2° anno solare precedente la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Pertanto, per i rogiti di acquisto effettuati nel 2022 la situazione patrimoniale e reddituale sarà quella relativa all’anno 2020;
  • residenza nel Comune dell’immobile entro 18 mesi dall’acquisto;
  • dichiarazione di non essere titolare all’atto dell’acquisto di altra casa d’abitazione nello stesso comune del nuovo immobile;
  • dichiarazione di non usufruire già delle agevolazioni “prima casa” su altro immobile o, in caso contrario, di alienare il suddetto immobile entro un anno dalla data del nuovo acquisto;
  • nel caso di acquisto in comproprietà se un solo un soggetto è in possesso dei requisiti le agevolazioni spettano pro-quota soltanto al soggetto che possiede i requisiti.

IMMOBILI

L’agevolazione spetta per gliimmobili inclusi nelle categorie catastali daA/2 a A/11. Non sono ammesse le categorie di lusso, ossia A/1, A/8 e A/9.

AGEVOLAZIONI

  • Esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale per acquisto di abitazione non soggetta ad Iva;
  • credito d’imposta di pari ammontare all’Iva versata per acquisto di abitazione soggetta ad Iva. Credito che può essere utilizzato in diminuzione dell’Irpef oppure in compensazione nel modello F24 e anche in diminuzione di imposte ipo-catastali (su acquisti successivi);
  • esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione, ristrutturazione di immobili a uso abitativo. Nell’atto di mutuo è richiesto che il mutuatario dichiari il possesso dei requisiti sopra richiamati.

ECCEZIONI

L’agevolazione non si applica al contratto preliminare di acquisto in quanto questo produce effetti solo tra le parti. E’ previsto, però, che le imposte pagate in sede di preliminare possano poi essere recuperate con specifica istanza.