BONUS EDILIZI: proroghe e novità

(Legge n. 234/2021)

SUPERBONUS 110%

La legge di Bilancio per il 2022 stabilisce, come già noto, che per le spese sostenute a decorrere da gennaio 2022, relative ad interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, agevolabili al 110%, la relativa detrazione sia fruibile in 4 rate annuali di pari importo.

La rateazione in 4 quote annuali è prevista anche per le spese di:

  • installazione di impianti solari fotovoltaici effettuati congiuntamente (“trainati”) ai predetti interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico “trainanti”;
  • installazione delle c.d. colonnine di ricaricadi veicoli elettrici “trainati” da un intervento di riqualificazione energetica “trainante”.

Per gli interventi “trainanti” eseguiti da condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa/ lavoro autonomo su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la detrazione spetta con i seguenti termini e nelle seguenti misure:

  • 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023;
  • 70% per le spese sostenute nel 2024;
  • 65% per le spese sostenute nel 2025.

Tali termini e misure riguardano anche le spese sostenute:

  • da ONLUS ex art. 10, D.Lgs. n. 460/97, da OdV e APS iscritte nei relativi registri;
  • da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio / condominio;
  • per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001.

N.B.: La detrazione al 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2022 per gli interventi “trainanti” eseguiti sulla singola unità immobiliare (c.d. “villette”) da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, SPETTA a condizione che al 30.6.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ORDINARIA

È stato prorogato dal 31.12.2021 al 31.12.2024 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica, sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni condominiali, di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% – 50%.

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute fino al 31.12.2024 è prorogato anche per gli interventi di:

– acquisto e posa in opera di schermature solari;

– micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;

– impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

– interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, con detrazione nella misura del 70% – 75%.

BONUS RISTRUTTURAZIONI

Prorogato dal 31.12.2021 al 31.12.2024 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative a:

  • interventi di recupero del patrimonio edilizio per fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR nella misura del 50%, sull’importo massimo di € 96.000;
  •  gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis su edifici nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 adibiti ad abitazione o attività produttive.

BONUS FACCIATE

Il “bonus facciate”, relativo alle spese per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68, è riconosciuto nella misura del 60% (anziché del 90%) per le spese sostenute nel 2022.

BONUS MOBILI

Il cosiddetto bonus mobili è prorogato alle spese sostenute fino al 2024.

Per quanto riguarda la classe energetica degli elettrodomestici che possono essere acquistati fruendo del bonus, è ora specificato che la stessa deve essere la seguente:

forni –> non inferiore alla classe A

lavatrici / lavasciugatrici / lavastoviglie –> non inferiore alla classe E

frigoriferi e congelatori –> non inferiore alla classe F

La detrazione del 50%, in 10 rate annuali (come in passato), spetta su una spesa massima di:

  • € 10.000 per il 2022;
  • € 5.000 per il 2023 e 2024

NEWS ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

È stata introdotta, a partiredalle spese sostenute nel 2022, la detrazione Irpef ed Ires del 75% per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all’eliminazione di barrierearchitettoniche in edifici già esistenti.

Questa nuova detrazione è fruibile in 5 quote annuali e la spesa massima agevolabile è pari a:

  • € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  •  € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Anche per questa tipologia di detrazione il soggetto che sostiene le relative spese può scegliere di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito, piuttosto che usufruirne direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.