ASSEGNO UNICO PER I FIGLI A CARICO (legge 46/2021)

  • Erogato mensilmente dall’Inps a partire da marzo 2022
  • Variabile in base ai dati Isee e alla composizione del nucleo familiare
  • Spetta per i figli a carico dal 7mese di gravidanza fino al 21esimo anno d’età.

Beneficiari

Spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori, quindi anche a disoccupati, pensionati, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, percettori di reddito di cittadinanza. L’assegno è riconosciuto per:

  • ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
  • ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’assegno spetta in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale (salvo nel caso di affidamento esclusivo).

Requisiti

Per accedere all’assegno, il richiedente deve possedere congiuntamente i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del sussidio:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o essere titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
  • essere assoggettato al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia;
  • essere o essere stato residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Importi base e Maggiorazioni

Le famiglie con Isee inferiori a 15mila euro riceveranno per ogni figlio minore 175 euro mensili, importo che diminuisce con l’aumentare dell’Isee, fino ad arrivare a 50 euro mensili per figlio, laddove l’Isee sia pari o superiore a 40mila euro.

Sono previste maggiorazioni per:

  • ogni figlio successivo al secondo;
  • alle famiglie numerose;
  • alle madri di età inferiore ai 21 anni;
  • ai nuclei familiari con due percettori di reddito.

Viene, inoltre, garantita una maggiorazione transitoria dell’importo dell’assegno unico per i primi 3 anni, al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e il rispetto del principio di progressività. Per avere diritto a questa maggiorazione i soggetti dovranno rispettare le seguiti caratteristiche:

  • valore dell’ISEE inferiore a € 25.000;
  • aver percepito, nel 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori.

Come si presenta la domanda

 La domanda per il riconoscimento dell’assegno potrà essere presentata dal 1.01 di ciascun anno ed è riferita al periodo tra mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo (è riconosciuto dal mese successivo a quello di presentazione).
Le modalità di presentazione saranno in forma telematica sul sito Inps o attraverso i patronati.
Nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30.06 dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.

Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio (con riconoscimento dal 7 mese di vita del bambino).

Chi può presentare la domanda  

La domanda può essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, al genitore affidatario. I figli maggiorenni possono presentare autonomamente la domanda e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

Pagamento dell’assegno unico – L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN comunicato in sede di domando o mediante bonifico domiciliato.

Abrogazioni

L’introduzione dell’assegno unico e universale è correlata all’abrogazione delle seguenti misure economiche e fiscali:

  • dal 1.01.2022: premio alla nascita o all’adozione del minore e bonus natalità;
  • dal 1.03.2022: assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori; assegni familiari per nuclei familiari con figli; detrazioni per carichi di famiglia per i nuclei per cui è previsto l’assegno unico (rimane in vigore per tutti i nuclei esclusi dall’assegno unico).