17 FEBBRAIO 2023: BLOCCATA LA CESSIONE DEL CREDITO E LO SCONTO IN FATTURA DEI BONUS EDILIZI

A partire dal 17 febbraio 2023 non è più possibile applicare lo sconto in fattura o la cessione dei crediti relativamente ai bonus edilizi.
Il blocco, che ha l’intento di salvaguardare i conti pubblici, varrà solo per le opzioni future e cioè quelle a partire dal 17 febbraio.
Per quanto riguarda, invece, il passato, resta tutto confermato e per i lavori in essere è prevista una disciplina derogatoria che, però, è soggetta ad alcune condizioni.

Per quali interventi è in vigore il blocco delle cessioni e degli sconti in fattura?

Per gli interventi di seguito elencati non sarà più possibile esercitare opzione di cessione della detrazione maturata né è più ammesso ricorrere allo sconto in fattura:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • “bonus facciate”;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • superamento ed eliminazione di barriere architettoniche;
  • “Superbonus”.

La disciplina transitoria e le eccezioni al blocco

Il blocco delle cessioni, come detto, vale dal 17 febbraio 2023 in poi.
È, però, stata prevista una disciplina transitoria per i lavori già in essere.

In particolare, è previsto che il blocco non vale per le opzioni relative alle spese rientranti nel Superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio:

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
    Per le altre tipologie di interventi edilizi, diversi dal Superbonus, il blocco non si applica per gli interventi per i quali in data antecedente al 17 febbraio:
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • i lavori siano già iniziati, se gli interventi sono in edilizia libera e non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo,;
  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari da imprese di costruzione che hanno effettuato i lavori (articolo 16-bis, comma 3 TUIR).

Restano valide le detrazioni in dichiarazione dei redditi

Non sono state intaccate, invece, le norme sulle detrazioni. Resta, quindi, possibile portare in detrazione, nella propria dichiarazione dei redditi, le spese relative a tutti i bonus coinvolti dalla stretta. Ovviamente, per utilizzare le detrazioni sarà essenziale avere capienza fiscale. I soggetti incapienti, quindi, tornano a essere esclusi dai bonus casa.