CREDITO IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS ANCHE PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE
(IMPRESE NON ENERGIVORE-NON GASIVORE)

Per le imprese non energivore, titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 16,5kW è riconosciuto un credito di imposta del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica acquistata e utilizzata (al netto di imposte e sussidi) nel II e III trimestre 2022.

NOVITA’: L’agevolazione è stata di recente incrementata al 30% per i mesi di ottobre e novembre 2022, ampliando anche la platea dei beneficiari a coloro che dispongono di fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 4,5kW.

Il contributo è riconosciuto sempre e solo a condizione che il prezzo medio per kWh della componente energia abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

L’ Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha stabilito che i venditori di energia elettrica e di gas naturale che rifornivano le imprese sia nel 2019 sia nel 2022 debbano comunicare (entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta) l’incremento del costo e l’eventuale ammontare del credito di imposta spettante, a fronte di specifica richiesta da formulare da parte dell’impresa beneficiaria via Pec.

I contributi per i rincari di gas naturale per il II trimestre, il III trimestre e i mesi di ottobre e novembre

Per le imprese non gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel II e III trimestre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici.
L’agevolazione è stata incrementata al 40% anche per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Il contributo è riconosciuto sempre e solo a condizione che il prezzo di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

L’utilizzo dei crediti di imposta nel modello F24

I crediti di imposta energia e gas devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24 e non possono essere richiesti a rimborso.
I termini di scadenza per l’utilizzo dei suddetti crediti di imposta sono:
• quelli relativi al II trimestre 2022 devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022;
• quelli relativi al III trimestre 2022 e quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 devono essere utilizzati entro il 31 marzo 2023.

L’utilizzo non prevede alcuna preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline).
I crediti non sono tassati né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini Irap.

Cedibilità dei crediti di imposta

In alternativa all’utilizzo dei crediti nel modello F24, gli stessi sono cedibili ad altri soggetti compresi gli istituti di credito. La cessione richiede l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.

Comunicazione Crediti all’Agenzia Entrate

Entro il 16.02.2023 i beneficiari dei crediti di imposta su descritti, sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione relativa all’ammontare del credito maturato nel 2022, pena la decadenza dal diritto di fruizione del credito stesso.