DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

(L. 197/2022 commi da 153 a 159)

OGGETTO: Le novità previste dalla Legge di Bilancio 2023 in tema di “Avvisi Bonari” interessano le comunicazioni emesse, a seguito di controllo automatizzato, per le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette (art. 36-bis del Dpr 600/73) e per le dichiarazioni ai fini iva (art.54-bis del Dpr 633/72). Restano, pertanto, escluse quelle emesse a seguito di controlli formali ex articolo 36-ter del Dpr 600/73.
Gli avvisi bonari interessati sono relativi agli anni d’imposta in corso al 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021, per i quali i termini di pagamento (pari a 30 giorni dal ricevimento dell’avviso) non siano ancora scaduti alla data del 1.1.2023 o che, alla stessa data, non siano ancora state notificate al contribuente. Sono oggetto di definizione anche gli avvisi emessi a seguito di rideterminazione in autotutela delle somme a debito, purché non siano decorsi i 30 gg dalla comunicazione definitiva.

BENEFICIO: Il beneficio consiste nella riduzione della sanzione, con pagamento nella misura del 3% in luogo del 10%. Restano invece dovute, per intero, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive.

ULTERIORE BENEFICIO: Viene prevista la possibilità di effettuare il pagamento rateale in un numero massimo di 20 rate trimestrali indipendentemente dall’importo a debito. È pertanto eliminato il limite delle 8 rate trimestrali previsto per le somme dovute fino a 5.000 euro. Tale novità riguarda sia le somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 36_bis e 54_bis sia le somme dovute a seguito di controllo formale ex art. 36 ter, Dpr n. 600/73.

AVVISI BONARI IN CORSO DI RATEAZIONE: Le nuove disposizioni, ossia riduzione delle sanzioni al 3% e rateizzazione in n. 20 rate, si applicano anche agli avvisi bonari già in corso di rateazione alla data dell’1/1/2023 per i quali non sia intervenuta la decadenza dalla rateazione. In questo caso è indifferente l’anno d’imposta oggetto di controllo che quindi può essere diverso dagli anni 2019-2020-2021 e le disposizioni si applicano sul debito residuo alla data dell’1/1/2023. Per chiarire si riporta un esempio: se all’1.1.2023 è in corso una dilazione da controllo automatizzato per l’anno d’imposta 2018, per il quale siano state pagate 4 rate su 8 (debito originario inferiore a 5.000 euro), sarà possibile pagare il debito residuo, ai sensi delle nuove disposizioni, in ulteriori 16 rate trimestrali calcolate applicando la sanzione del 3% (in luogo del 10%) su imposte e contributi residui.

PROROGA NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO: è prorogato di un anno il termine per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute a seguito di controllo automatizzato relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019. Di conseguenza, il termine è fissato al 31/12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

LIEVE INADEMPIMENTO
Il lieve inadempimento, che non fa perdere i benefici della definizione agevolata, si ha nei tre casi
previsti dall’articolo 15-ter del Dpr 602/1973:

  1. lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni;
  2. lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;
  3. tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva, salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.