Flat tax incrementale, assegnazione agevolata beni ai soci, estromissione immobile imprenditore individuale

FLAT TAX INCREMENTALE

Debutta per il solo anno 2023 la “flat tax incrementale” che consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali locali (regionale e comunale) con aliquota del 15% sulla maggiore quota di reddito realizzata nel 2023 rispetto al reddito più elevato dichiarato nei tre anni precedenti (2020, 2021 e 2022).

NB: Si ritiene che il contribuente non debba aver applicato il regime forfetario sul reddito d’impresa e di lavoro autonomo prodotto nel 2023 e nel triennio precedente di riferimento.

Si potrà beneficiare della flat tax incrementale soltanto se il reddito del 2023 sarà il più elevato tra quelli conseguiti dal 2020 al 2022 e che ai fini del predetto calcolo avranno rilevanza non i redditi complessivi, ma i soli redditi derivanti dall’esercizio di attività di impresa e di lavoro autonomo.

Dunque, la base imponibile è determinata dalla differenza tra ammontare del reddito di impresa e di lavoro autonomo realizzato nel 2023 e quello di valore più alto registrato tra il 2020 e il 2022 rivalutato del 5 per cento. In ogni caso, il regime agevolato potrà essere applicato su un massimale di 40mila euro. Conseguentemente, in sede di calcolo delle imposte per l’anno 2023, il reddito di impresa e di lavoro autonomo sarà diviso in due parti:

  • una quota pari alla differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto realizzato tra il 2020 e il 2022 rivalutato del 5% beneficerà, fino a un massimo di 40mila euro, dell’imposta sostituiva del 15%;
  •  la quota residua resterà assoggettata a Irpef e relative addizionali, seguendo la disciplina ordinaria.

Facciamo un esempio.

Un lavoratore autonomo nel 2023 consegue un reddito di 105.000 euro.

Nel triennio precedente ha conseguito:

– nel 2022 un reddito di 80.000 euro;

– nel 2021 un reddito di 60.000 euro;

– nel 2020 un reddito di 45.000 euro.

Il reddito più elevato del triennio precedente al 2023 è quello riferito al periodo d’imposta 2022 (80.000 euro). Pertanto, il reddito incrementale ammonta a 25.000 euro (105.000 – 80.000).

A questa differenza si applica la franchigia del 5% calcolata sul reddito più elevato del triennio di riferimento (80.000 euro). La franchigia di 4.000 euro (80.000 x 5%) va a ridurre il reddito incrementale.

Per cui la base imponibile della flat tax incrementale ammonta a 21.000 euro (25.000 – 4.000). Su detta quota di reddito è ammessa la possibilità di applicare la tassa piatta con l’aliquota del 15%, con un’imposta di soli 3.150 euro (21.000 x 15%).

Considerata la natura una tantum il computo degli acconti dovuti ai fini Irpef e addizionali per il periodo d’imposta 2024 dovrà essere effettuato assumendo come base l’imposta che si sarebbe determinata senza la flat tax incrementale.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI

La legge di bilancio ripropone alle società, sia di persone che di capitale,l’opportunità di assegnare in via agevolata ai propri soci, sia beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione che i beni mobili iscritti nei pubblici registri.

Quindi i beneficiari di questa assegnazione sono i soci che devono risultare tali alla data del 30.9.2022.

Oggetto dell’assegnazione:

  • beni strumentali per natura (categorie catastali diverse dalla categoria “A” ad eccezione della A/10) A CONDIZIONE CHE NON SIANO UTILIZZATI, ALLA DATA DELL’ATTO, PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ D’IMPRESA, BENSI’ LOCATI A TERZI, CONCESSI A TERZI IN COMODATO, ETC.;
  • immobili merce (immobili, cioè, alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa);
  • beni immobilizzati a patrimonio (categoria residuale indicante quegli immobili che appartengono comunque al patrimonio della società ma non sono utilizzati per l’esercizio dell’attività economica dell’impresa);
  • beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali dell’azienda societaria.

L’assegnazione va effettuata entro il 30.09.2023.

L’assegnazione è agevolata perché permette di applicare sulla plusvalenza, che si genera dalla fuoriuscita dell’immobile dalla società, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura dell’8 per cento.

Inoltre, molto importante, è che il valore di assegnazione possa essere determinato in base ai valori catastali se più conveniente rispetto al valore di mercato.

Per quanto riguarda le imposte indirette, è stabilita la riduzione alla metà delle aliquote relative all’imposta di registro e in misura fissa le imposte ipo-catastali. Sotto il profilo Iva, invece, non è previsto alcun beneficio.

ESTROMISSIONE DELL’IMMOBILE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE

Come per le società, anche all’imprenditore individuale viene riproposta l’occasione di estromettere dall’attività di impresa, in modo agevolato, gli immobili strumentali.

Gli immobili che possono formare oggetto di privatizzazione agevolata sono quelli, appunto, strumentali, per natura (anche se concessi in locazione o comodato, ovvero non utilizzati direttamente) o per destinazione (non ad uso promiscuo). Divieto, invece, per gli immobili merce e per quelli abitativi non locati definiti come “beni patrimonio” (articolo 90, Tuir); mentre l’eventuale regime di comunione non impedisce di estromettere la quota dell’imprenditore.

Il carattere strumentale dell’immobile deve essere soddisfatto alla data del 31.10.2022.

I vantaggidell’estromissione sono essenzialmente tre:

1. l’aliquota ridotta dell’8% sull’eventuale plusvalenza;

 2. la possibilità di sostituire al valore normale quello catastale;

3. l’irrilevanza dell’autoconsumo ai fini del calcolo del quinquennio in caso di successiva rivendita (articolo 67, comma 1, lettera b, Tuir). Perciò, in tutti i casi in cui l’immobile sia stato acquistato da oltre cinque anni, la vendita successiva all’estromissione produrrà una plusvalenza fiscalmente irrilevante, nonostante l’estromissione sia stata realizzata a valore catastale.

Inoltre, essendo l’immobile già intestato alla persona fisica, non occorre alcun atto notarile, né sono dovute imposte di registro o ipocatastali. Ai fini fiscali, gli effetti dell’operazione, che si manifesta con comportamento concludente entro il prossimo 31 maggio, retroagiscono al 1° gennaio, per cui eventuali canoni di locazione o spese di gestione sostenute dal 1° gennaio saranno da imputare alla persona fisica (e non più all’impresa), che sarà tenuta a dichiarare, nel quadro RB, il reddito dell’immobile per l’intero anno 2023.

L’imposta sostitutiva pari all’8% va versata nella misura del 60% entro il 30.11.2023, il restante 40% entro il 30.06.2024