REGOLARIZZAZIONE DELLE IRREGOLARITA’ FORMALI

(L.197/2022 commi da 166 a 173)

La nuova legge di bilancio prevede la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura “formale”, commessi sino alla data del 31.10.2022, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi.
La regolarizzazione è destinata sia ai “soggetti Iva” (ditte individuali, professionisti, società di persone o di capitali, ecc.) che ai “soggetti privati”, i quali per perfezionare la sanatoria in oggetto, dovranno:

  • eliminare le irregolarità e/o le omissioni commesse;
  • versare un importo pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta interessato dalle
    violazioni. Il pagamento dovrà avvenire in 2 rate di pari importo entro il 31.3.2023 ed entro il 31.3.2024.
  • ESCLUSIONI: sono esclusi dalla possibilità di essere regolarizzati:
  • gli atti di contestazione di irrogazione sanzioni in ambito voluntary (regolarizzazione per coloro che detengono illecitamente patrimoni all’estero);
  • le violazioni che sono già state contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente norma (1.1.2023);
  • l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato

ALCUNI ESEMPI DI VIOLAZIONI CHE POTREBBERO ESSERE DEFINIBILI

  • Presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati o errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente;
  • Omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute (norma abrogata dall’1.1.2019) e delle liquidazioni periodiche Iva;
  • Omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  • Omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
  • Omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (articolo 3, comma 3, ultimo periodo, Dlgs 23/11)
    Si resta in attesa delle disposizioni attuative da parte di agenzia delle entrate per l’effettiva applicabilità di questa disposizione.