RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE

(commi da 174 a 178)

Il ravvedimento cd. Speciale è un nuovo istituto che si affianca a quello previsto dall’articolo 13 del Dlgs 472/97 (il ravvedimento ordinario, già conosciuto) che, pertanto, rimane in essere.
Le violazioni, interessate dalle nuove disposizioni, sono quelle riferite a tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate e riguardano le dichiarazioni validamente presentate per i periodi d’imposta 2021 e precedenti.

Si attendono indicazioni precise sulle violazioni sanabili attraverso questo istituto fermo restando che:

  • è confermato che il ravvedimento speciale è applicabile alle violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei predetti commi da 153 a 159 – DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI e da 166 a 173 – REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI
  • sono certe le esclusioni come di seguito specificato:
  • le violazioni riferite ai tributi locali;
  • le violazioni riferite alle dichiarazioni omesse ossia presentate oltre i 90 giorni;
  • le violazioni già definibili con gli avvisi bonari e con la sanatoria delle irregolarità formali della legge di Bilancio 2023.
  • la regolarizzazione per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
  • le violazioni già contestate alla data di versamento del dovuto o della prima rata

I soggetti interessati dovranno eliminare le irregolarità e/o le omissioni commesse e versare la sanzione in una unica soluzione o a rate secondo le modalità previste dall’agevolazione.

AGEVOLAZIONE

  • la sanzione pari ad 1/18 del minimo edittale; sono comunque dovute imposte ed interessi legali senza alcuna riduzione;
  • le possibilità di rateizzare la somma che si intende ravvedere in un numero massimo di 8 rate trimestrali (comprensive degli interessi di rateazione nella misura del tasso legale) delle quali la prima ha scadenza il 31_03_2023;

DECADENZA DAL BENEFICIO

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una rata, (successiva alla prima), entro il termine di pagamento della rata seguente, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo.