I FORFETTARI 2023

La legge di Bilancio per il 2023 introduce due modifiche al regime forfettario già conosciuto:

  1. la soglia di accesso (ragguagliata ad anno), in termini di ricavi o compensi, è innalzata da 65.000€ a 85.000€;
  2. la fuoriuscita automatica e immediata se, in corso d’anno, si supera il limite dei 100.000€ di ricavi o compensi.

L’accesso al regime è, dunque, possibile per coloro i quali nell’anno 2022 non abbiano superato la soglia degli 85.000€ di ricavi o compensi, fermo restando il possesso degli altri requisiti, necessari non solo per accedere al regime agevolato ma anche per rimanerci.

Ulteriori requisiti da rispettare

  1. Non aver sostenuto, nell’anno precedente, spese per l’acquisizione di lavoro per importi complessivamente superiori a 20.000 euro lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60 del TUIR.
  2. Non aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente/assimilato (compreso il reddito da pensione) eccedenti i € 30.000. Tale condizione non va verificata nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato.

Il regime non può essere adottato dai soggetti:

  1. che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc.…);
  2. non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
  3. che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
  4. che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari e aziende coniugali;
  5. che abbiano il controllo, diretto o indiretto, di S.r.l.o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente forfettario;
  6. che esercitino l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione di coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Ricordiamo brevemente che il regime forfettario non consente la deducibilità dei costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività e che la determinazione delle imposte avviene applicando l’aliquota sostitutiva del 5% (se nuova attività) o del 15% ai ricavi/compensi percepiti, dopo un abbattimento a forfait (abbattimento che varia a seconda dell’attività esercitata).

Fuoriuscita immediata e automatica

Se nel corso dell’anno si supera la soglia dei 100.000€ di ricavi/compensi, si decade immediatamente dal regime agevolato.

Questo si traduce che il reddito dell’intero anno (e non dal superamento dei 100mila euro) sarà soggetto ad Irpef secondo gli scaglioni progressivi oltre che alle addizionali regionali e comunali.

L’iva, invece, sarà applicata a partire dalla fattura di splafonamento. In questo caso, si dovrà procedere anche con la rettifica dell’iva non detratta sugli acquisti, relativamente ai beni non ancora ceduti alla data di superamento dei 100.000€.