SCADENZA AL 30 NOVEMBRE DEI SECONDI ACCONTI DI IMPOSTA

Il prossimo 30 novembre 2022 scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte, risultanti dal modello Redditi e dovute per il periodo di imposta 2022. Sono generalmente tenuti al versamento dell’acconto per il periodo d’imposta in corso, coloro che hanno dichiarato importi soggetti a tassazione nel modello Redditi per l’anno di imposta 2021.
Oltre alle imposte “tipiche” quali Irpef, Ires e Irap, sono dovuti gli acconti anche in relazione ad altre imposte dirette quali:

-imposta sostitutiva prevista per il regime forfettario;
-imposta sostitutiva prevista per il regime di vantaggio (i cosiddetti “minimi”);
-cedolare sulle locazioni;
-Ivie e Ivafe (le imposte sugli investimenti esteri).

Quando non è dovuto l’acconto?

Non è dovuto acconto per l’anno in corso se:

-non si sono conseguiti redditi nell’esercizio precedente;

-non si conseguiranno redditi nell’esercizio in corso;

-non si presenta la dichiarazione per l’anno di imposta 2021, perché non obbligati;

-si ha un’imposta dichiarata relativa al periodo precedente non superiore a 51,65 euro per l’Irpef e 20,66 euro per l’Ires e l’Irap.

L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata per il periodo d’imposta precedente, oppure, eventualmente, della minore imposta che il contribuente prevede di dover versare per l’anno in corso.

Ripartizione tra primo e secondo acconto

I versamenti di acconto dell’Irpef, Ires e Irap sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi 103 euro.
Il 40% dell’acconto dovuto è versato alla scadenza del I Acconto (tra giugno ed agosto) e il residuo 60% alla scadenza della seconda e unica rata (al 30 novembre).

ATTENZIONE: Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, c.d. ISA gli acconti di imposta sono dovuti nella misura del 50% sia per il primo che per il secondo acconto.