Il prossimo 30 novembre 2022 scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte, risultanti dal modello Redditi e dovute per il periodo di imposta 2022. Sono generalmente tenuti al versamento dell’acconto per il periodo d’imposta in corso, coloro che hanno dichiarato importi soggetti a tassazione nel modello Redditi per l’anno di imposta 2021.
Oltre alle imposte “tipiche” quali Irpef, Ires e Irap, sono dovuti gli acconti anche in relazione ad altre imposte dirette quali:
-imposta sostitutiva prevista per il regime forfettario;
-imposta sostitutiva prevista per il regime di vantaggio (i cosiddetti “minimi”);
-cedolare sulle locazioni;
-Ivie e Ivafe (le imposte sugli investimenti esteri).
Quando non è dovuto l’acconto?
Non è dovuto acconto per l’anno in corso se:
-non si sono conseguiti redditi nell’esercizio precedente;
-non si conseguiranno redditi nell’esercizio in corso;
-non si presenta la dichiarazione per l’anno di imposta 2021, perché non obbligati;
-si ha un’imposta dichiarata relativa al periodo precedente non superiore a 51,65 euro per l’Irpef e 20,66 euro per l’Ires e l’Irap.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata per il periodo d’imposta precedente, oppure, eventualmente, della minore imposta che il contribuente prevede di dover versare per l’anno in corso.
Ripartizione tra primo e secondo acconto
I versamenti di acconto dell’Irpef, Ires e Irap sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi 103 euro.
Il 40% dell’acconto dovuto è versato alla scadenza del I Acconto (tra giugno ed agosto) e il residuo 60% alla scadenza della seconda e unica rata (al 30 novembre).
ATTENZIONE: Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, c.d. ISA gli acconti di imposta sono dovuti nella misura del 50% sia per il primo che per il secondo acconto.