REMISSIONE IN BONIS PER RECUPERARE ADEMPIMENTI “SFUGGITI”

Chi ha dimenticato di esercitare un’opzione oppure di inviare una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali, può, attraverso il cosiddetto istituto della “remissione in bonis” rimediare alla disattenzione entro il prossimo 30 novembre, termine di scadenza a regime dei modelli dichiarativi, pagando una piccola penalità utilizzando il modello di pagamento F24 Elide.

Per quali adempimenti posso utilizzare la Remissione in Bonis?

La Remissione in bonis può essere utilizzata, tra gli altri, per gli adempimenti di seguito elencati:

1.Comunicazioni all’Enea per le detrazioni fiscali legate all’efficientamento energetico

Il beneficio della detrazione fiscale per lavori di efficienza energetica (cosiddetto ECOBONUS) degli edifici è subordinato all’invio di apposita comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori.
Nel caso in cui tale comunicazione non sia stata effettuata è possibile, entro il prossimo 30.11, provvedere all’omissione proprio tramite la remissione in bonis.
N.B: Per gli interventi di recupero edilizio, gli interventi antisismici ed il bonus mobili, deve essere trasmessa telematicamente all’Enea un’apposita comunicazione qualora e soltanto se da detti interventi derivi un risparmio energetico (con detrazione fiscale del 50%). Con riferimento a tale tipologia di comunicazione l’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 46/E/2019, ha chiarito che in caso di omessa trasmissione, seppur trattasi di comunicazione obbligatoria per il contribuente, non si determina la perdita del diritto a beneficiare della detrazione fiscale.

2. Cedolare Secca
La tardiva presentazione del modello con cui si sceglie l’opzione per la cedolare secca nelle locazioni immobiliari può essere sanata con la remissione in bonis.
Non è possibile rimediare, invece, se:
✓ è già stata pagata l’imposta di registro;
✓ non si è inviata la raccomandata all’inquilino, in quanto l’inadempimento non è verso l’agenzia dell’entrate bensì verso altro soggetto.

Con la recente risposta all’interpello n. 530/E/2022 del 28 ottobre 2022 l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis anche al caso della tardiva comunicazione per la revoca del regime della cedolare secca (che segna il ritorno alla tassazione ordinaria).

3.Comunicazione per l’opzione di cessione del credito edilizio/ sconto in fattura

Con la recente circolare n. 33/E/2022, l’Agenzia delle entrate ha precisato che può essere oggetto di remissione in bonis l’omessa presentazione telematica della comunicazione che, ai sensi dell’articolo 121, D.L. 34/2020, deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate per rendere opponibile all’Amministrazione finanziaria le opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione a terzi del credito di imposta, corrispondente al bonus edilizio spettante al beneficiario della detrazione. Quindi, se ci troviamo in una delle tre situazioni di dimenticanza sopra descritte, possiamo assolutamente recuperare ancora il beneficio fiscale se entro fine mese provvediamo:

1.A presentare la specifica comunicazione richiesta

2.Pagare con F24 Elide la sanzione pari a € 250