PROROGATA AL 30.06 LA ROTTAMAZIONE QUATER

Il 21 aprile scorso un comunicato del Mef ha annunciato che ci sarà più tempo per presentare l’istanza di rottamazione quater.
Il nuovo termine per la presentazione delle domande all’Agenzia delle entrate-Riscossione passa, infatti, dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Conseguentemente è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento
della definizione agevolata. Infine, una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023.
IN CHE CONSISTE LA ROTTAMAZIONE
Con la definizione agevolata prevista dalla Legge di bilancio 2023, si estinguono i debiti relativi ai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.
    Non devono essere versati gli interessi iscritti a ruolo, le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio.
    NUOVO CALENDARIO PER LE SCADENZE
    A seguito della proroga, l’importo dovuto per la definizione dei ruoli può essere versato scegliendo tra:
  • unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023 (anziché 31 luglio 2023);
  • numero massimo di 18 rate (quindi in 5 anni) consecutive.
    Il vecchio calendario prevedeva il versamento:
  • a) delle prime due rate con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023 pari, ciascuna, al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata;
  • b) le restanti 16 rate, di pari importo, ripartite nei successivi 4 anni, alle scadenze del 28 febbraio, 31maggio, 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024, con l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo.

È evidente che, ora, la proroga riscriverà un nuovo calendario di scadenze. Pertanto, è necessario attendere la pubblicazione del decreto per conoscere i nuovi termini di versamento.